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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.1. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1323

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/03/2019  [ apri ]
4.1.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  « 2. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, al fine di consentire l'immediato avvio delle sue attività, la Commissione si avvale inizialmente di un primo contingente di personale amministrativo e tecnico, non superiore a cinquanta unità, ad essa assegnato entro dodici mesi dalla nomina dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, selezionato fra il personale dipendente della pubblica amministrazione in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari, collocato dalle amministrazioni di appartenenza, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in posizione di fuori ruolo entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il servizio prestato presso la Commissione è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle amministrazioni di provenienza. All'atto del collocamento fuori ruolo e per la durata del medesimo i posti in dotazione organica lasciati vacanti sono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza. Il personale collocato fuori ruolo risponde del proprio operato esclusivamente alla Commissione.».