stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.1. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1323

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/03/2019  [ apri ]
3.1.

  Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.
(Compiti della Commissione)

  1. La Commissione ha il compito di:
   a) monitorare il rispetto dei diritti umani in Italia: valutare le segnalazioni in materia di violazioni o limitazioni dei diritti umani che provengano dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano; verificare il rispetto dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, se del caso prendendo visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo dell'interessato stesso e accedendo alle strutture in cui si trovano persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, quali istituti penitenziari, residenze esterne per l'esecuzione delle misure di sicurezza, di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, o strutture sanitarie destinate ad accogliere persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, comunità terapeutiche e di accoglienza, strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o cautelari, nonché comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria; accertare il rispetto dei diritti delle persone trattenute nei centri per l'identificazione dei migranti e in quelli destinati ai richiedenti asilo e ai rifugiati, accedendo senza restrizione alcuna a qualunque locale;
   b) verificare l'effettiva attuazione nel territorio nazionale delle convenzioni e degli accordi internazionali ratificati dall'Italia in materia di diritti umani;
   c) collaborare con le autorità, con le istituzioni e con gli organismi pubblici, quali i difensori civici e i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati, ai quali la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani, all'occorrenza avvalendosi del ruolo di coordinamento amministrativo del Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU), nonché con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare con quelli delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea, e con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della promozione e della protezione dei diritti umani;
   d) formulare, anche di propria iniziativa, pareri, raccomandazioni e proposte, anche con riferimento a provvedimenti di natura legislativa o regolamentare, al Governo e alle Camere su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani, ove necessario sollecitando la firma o la ratifica delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani, anche in relazione alle competenze attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano. Gli organi nei cui confronti sono formulati i pareri, le raccomandazioni e le proposte di cui alla presente lettera sono tenuti a dare una risposta motivata entro novanta giorni indicando le misure che intendono adottare;
   e) promuovere, anche all'interno delle scuole di ogni ordine e grado, la cultura e l'insegnamento dei diritti umani, nonché la diffusione della conoscenza delle norme nazionali e internazionali che regolano la materia;
   f) favorire il dialogo con la società civile e sensibilizzare la cittadinanza e i media in ordine ai temi concernenti i diritti fondamentali, attraverso campagne e iniziative pubbliche;
   g) predisporre e trasmettere alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta, comprensiva delle informazioni concernenti le modalità di impiego delle risorse finanziarie ad essa assegnate.

  2. La Commissione, nei rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, può chiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto o ente pubblico, di fornire le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali; le amministrazioni e gli altri soggetti destinatari devono rispondere entro trenta giorni dalla data della richiesta. La Commissione, inoltre, può chiedere a enti e amministrazioni pubbliche di accedere a banche di dati o ad archivi, comunicando la richiesta al Garante per la protezione dei dati personali.