Al comma 6, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti:
I componenti della Commissione possono essere revocati in ogni momento in presenza di gravi violazioni dei doveri inerenti all'ufficio ovvero nel caso in cui riportino condanna penale anche non definitiva per delitto non colposo, nonché per sopravvenuta incompatibilità o mancanza dei requisiti di nomina. Le valutazioni in ordine alla revoca competono ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, d'intesa e senza ritardo. Alla sostituzione dei componenti cessati si provvede con le modalità previste dal comma 5.
Conseguentemente, al medesimo articolo 2, sopprimere il comma 10.