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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.01.  nelle commissioni riunite II-XII in sede referente riferita al C. 1321

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/07/2022  [ apri ]
2.01.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al codice civile)

  1. Al codice civile, Libro Quarto, Titolo IX, dopo l'articolo 2059, è inserito il seguente:

«Art. 2059-bis.
(Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale da decesso).

   Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale derivante da decesso del prossimo congiunto è determinato applicando la tabella prevista all'articolo 84-bis delle disposizioni per l'attuazione del presente codice, sulla base dei seguenti criteri: relazione di parentela, età della vittima, età del congiunto, convivenza e assenza di altri familiari.
   Con equo e motivato apprezzamento la somma risultante può essere aumentata o diminuita di un quinto dal giudice.».

  2. Al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, Capo I, sezione IV, dopo l'articolo 84, è inserito il seguente:

«Art. 84-bis.
(Determinazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale da decesso)

   La determinazione del danno non patrimoniale di cui all'articolo 2059-bis del codice civile è effettuata sulla base delle tabelle di cui all'allegato A delle presenti disposizioni.

ALLEGATO A
(Art. 84-bis – Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie)

Tabella liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto

Valore punto

€ 9.800,00

Relazione di parentela
con il de cuius

Punti

Genitore, coniuge, convivente, parte dell'unione civile

20

Figlio

18

Avo

6

Fratello

7

Nipote

6

Zio

6

Cugino

2

Età della vittima

Punti

0-20

5

21-40

4

41-60

3

61-80

2

oltre 80

1

Età del congiunto

Punti

0-20

5

21-40

4

41-60

3

61-80

2

oltre 80

1

Convivenza e composizione del nucleo familiare

Punti

Convivenza con la vittima

4

Assenza di altri familiari conviventi

3

Assenza di altri componenti della famiglia nucleare

Aumento di 1/5

».

Il Relatore