Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Modifiche al codice civile)
1. Al codice civile, Libro Quarto, Titolo IX, dopo l'articolo 2059, è inserito il seguente:
«Art. 2059-bis.
(Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale da decesso).
Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale derivante da decesso del prossimo congiunto è determinato applicando la tabella prevista all'articolo 84-bis delle disposizioni per l'attuazione del presente codice, sulla base dei seguenti criteri: relazione di parentela, età della vittima, età del congiunto, convivenza e assenza di altri familiari.
Con equo e motivato apprezzamento la somma risultante può essere aumentata o diminuita di un quinto dal giudice.».
2. Al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, Capo I, sezione IV, dopo l'articolo 84, è inserito il seguente:
«Art. 84-bis.
(Determinazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale da decesso)
La determinazione del danno non patrimoniale di cui all'articolo 2059-bis del codice civile è effettuata sulla base delle tabelle di cui all'allegato A delle presenti disposizioni.
ALLEGATO A
(Art. 84-bis – Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie)
Tabella liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto
Valore punto | € 9.800,00 |
Relazione di parentela
| Punti |
Genitore, coniuge, convivente, parte dell'unione civile | 20 |
Figlio | 18 |
Avo | 6 |
Fratello | 7 |
Nipote | 6 |
Zio | 6 |
Cugino | 2 |
Età della vittima | Punti |
0-20 | 5 |
21-40 | 4 |
41-60 | 3 |
61-80 | 2 |
oltre 80 | 1 |
Età del congiunto | Punti |
0-20 | 5 |
21-40 | 4 |
41-60 | 3 |
61-80 | 2 |
oltre 80 | 1 |
Convivenza e composizione del nucleo familiare | Punti |
Convivenza con la vittima | 4 |
Assenza di altri familiari conviventi | 3 |
Assenza di altri componenti della famiglia nucleare | Aumento di 1/5 |
».