Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 7», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica e privata e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138, per le ipotesi non previste e afferenti alle attività di cui al presente articolo.