Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3)
1. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano ai delitti ivi contemplati commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge».