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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.4. in Assemblea riferita al C. 1309-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/03/2019  [ apri ]
8.4.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Dopo l'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.
(Spese nel caso di riconoscimento dell'esercizio della legittima difesa)

   1. Tutte le spese di giustizia e gli oneri comunque connessi al procedimento penale nei riguardi di colui che ha esercitato il diritto di difesa ai sensi degli articoli 52 e 55 del codice penale sono a carico dello Stato.
   2. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita».