Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifica al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)
1. All'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:
«4-ter.1. L'indagato o imputato del reato di eccesso colposo per legittima difesa, di cui agli articoli 52 e 55 del codice penale, può essere ammesso al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.».