Al comma 1, capoverso art. 416-ter, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:
Ai fini del presente articolo è considerato appartenente alle associazioni di tipo mafioso non solo chi ne fa parte, ma anche colui che, pur non essendone formalmente appartenente, agisca con metodo mafioso, o sia comunque portatore di volontà dell'associazione stessa o di parte di essa.