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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.1.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 1285

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2019  [ apri ]
7.1.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della quantificazione dei fondi per la perequazione infrastrutturale, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i comuni delle isole minori, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni infrastrutturali delle strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, dei parcheggi, nonché della rete stradale, della rete fognaria, idrica ed elettrica, dell'illuminazione pubblica e delle strutture portuali e aeroportuali, ove esistenti.