Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Spesa per rapporti di lavoro flessibile dei comuni delle isole di cui agli allegati A e B)
1. La lettera c) del comma 479 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituita dalla seguente:
«c) le regioni, le città metropolitane e i comuni delle isole minori che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, possono, nell'anno successivo, innalzare la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28».