Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Dotazioni organiche del personale dei comuni delle isole di cui agli allegati A e B)
1. Il comma 229 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
«229. A decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione, le unioni di comuni nonché i comuni delle isole minori possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente».
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.