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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.04.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 1285

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2019  [ apri ]
5.04.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Agevolazioni contributive alle imprese nelle isole marine)

  1. Ai datori di lavoro privati, con sede legale e operativa nel territorio dei comuni ricadenti nelle isole marine di cui all'allegato A, che assumono lavoratori stagionali impiegati per almeno otto mesi l'anno, per tre periodi d'imposta, è riconosciuto, per i medesimi periodi d'imposta, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ident. 5.05.