Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Fiscalità di sviluppo)
1. I comuni delle isole di cui all'allegato A individuano, in conformità con la normativa dell'Unione europea e della regione di appartenenza, forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove aziende sostenibili o di attività d'impresa che non perseguano l'obiettivo unico del profitto, ma basino la propria attività su valori sociali, etici e ambientali.
2. Per gli operatori che esercitano la loro attività nelle isole minori, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ridotta del 50 per cento.
3. Ai fini del presente articolo, il Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, è incrementato di 30 milioni di euro a decorrere dal 2019.
4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.