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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.02.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 1285

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2019  [ apri ]
5.02.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Fiscalità di sviluppo)

  1. Le imprese che abbiano o stabiliscano la propria sede legale e operativa nel territorio dei comuni delle isole di cui agli allegati A e B, in deroga alle disposizioni generali vigenti in materia, possono stipulare una nuova forma contrattuale di lavoro denominato «Contratto speciale per le isole minori». Tali contratti hanno durata triennale e devono prevedere un periodo minimo di impiego del lavoratore pari a otto mesi annui per ognuna delle tre annualità. Alle imprese che stipulano tali contratti è riconosciuto uno sgravio contributivo nella misura del cento per cento del contributo IVS INPS versato dal datore di lavoro.
  2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.