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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.01.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 1285

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2019  [ apri ]
5.01.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Fiscalità di sviluppo)

  1. Con accordo sancito in sede di Conferenza unificata, convocata ed integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, della presente legge, sono individuate, in conformità con le norme dell'Unione europea e in attuazione dei princìpi di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, le forme di fiscalità di sviluppo che le regioni competenti, d'intesa con i comuni di cui all'allegato A, possono applicare nel territorio dei medesimi comuni.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano già adottato proprie disposizioni in materia di fiscalità di sviluppo, in attuazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

  Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, sostituire la parola: 20 con la seguente: 60, la parola: 30 con la seguente: 70 e la parola: 10 con la seguente: 50;
   b) alla lettera b), sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;
   c) alla lettera c) sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.