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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.14.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 1285

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2019  [ apri ]
3.14.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Per il raggiungimento della finalità della presente legge in materia di energia da fonti rinnovabili, chiusura del ciclo dei materiali, acqua e mobilità sostenibile mediante azioni condivise di tutte le amministrazioni interessate, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una Cabina di regia composta da tre componenti, di cui uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno in rappresentanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attività culturali. La Cabina di regia supporta le isole minori nell'elaborazione del piano locale per il clima e la sostenibilità ambientale di cui all'articolo 21.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 21 con il seguente:

Art. 21.
(Piano di promozione per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

  1. Ogni isola minore, di cui agli allegati A e B alla presente legge, elabora un piano locale per il clima e la sostenibilità ambientale, che fa parte integrante del DUPIM, con l'obiettivo di arrivare ad un modello energetico incentrato sulle fonti rinnovabili anche sulla base di quanto stabilito dal decreto ministeriale del 17 febbraio 2017 recante Disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili. Per l'elaborazione del piano locale per il clima ogni isola si avvale del supporto della cabina di regia nazionale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 3, comma 7-bis.
  2. Le regioni territorialmente competenti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, sentiti i comuni delle isole minori, possono concorrere alla realizzazione del piano locale per il clima di cui al comma 1.