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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.01.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 1285

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2019  [ apri ]
3.01.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Istituzione dell'Osservatorio delle isole minori marine)

  1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Osservatorio delle isole minori marine di cui all'allegato A, di seguito denominato «Osservatorio», presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o da un sottosegretario di Stato appositamente delegato.
  2. L'Osservatorio è un organo paritetico ed è composto:
   a) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri competenti per le problematiche delle piccole isole, in numero non superiore a sette;
   b) da un rappresentante per ciascuna delle sette regioni nel cui territorio sono presenti le piccole isole di cui all'allegato A;
   c) da sette sindaci nominati dall'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM), tra i quali il presidente dell'Associazione medesima, in rappresentanza delle aree regionali interessate;
   d) da un rappresentante per ciascuno dei parchi nazionali e delle aree marine protette presenti nel territorio delle piccole isole di cui all'allegato A, in numero non superiore a sette, nominati dalla Federazione italiana parchi e riserve naturali;
   e) da tre rappresentanti individuati dalle Associazioni ambientaliste;
   f) da tre rappresentanti individuati dalle associazioni di categoria della pesca professionale presenti nelle piccole isole di cui all'allegato A.

  3. Le regioni, l'ANCIM e la Federazione italiana parchi e riserve naturali nominano autonomamente i propri rappresentanti e li comunicano al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  4. L'Osservatorio, con apposito regolamento, da adottare entro un mese dal suo insediamento, disciplina la sua durata e il suo funzionamento che non deve, comunque, comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  5. Il sindaco presidente dell'ANCIM è componente della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  6. L'Osservatorio ha il compito di:
   a) proporre e attuare le migliori soluzioni istruendo e supportando i progetti proposti dalle isole minori marine di cui all'allegato A atti alla realizzazione degli obiettivi che riguardano l'energia, i rifiuti, l'acqua, la mobilità sostenibile in modo da stabilire una strategia condivisa in campo energetico incentrato sulle fonti rinnovabili e che permetta di affrontare le sfide per una corretta gestione circolare del ciclo dell'acqua e dei rifiuti, sviluppando gli impianti di digestione anaerobica in modo da avviare un processo virtuoso che porti alla chiusura del ciclo dei rifiuti organici differenziati per far decollare l'economia circolare; nonché prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati.
   b) proporre e attuare misure di conservazione della natura, di tutela del capitale naturale idonei a raggiungere gli obiettivi della Strategia nazionale per la biodiversità e della Rete Natura 2000;
   c) proporre e attuare misure per una profonda innovazione della mobilità, che da un lato punti a dare un'alternativa al mezzo privato attraverso un trasporto pubblico locale efficiente, dall'altro incentivi le forme a impatto ambientale zero: veicoli elettrici, percorsi pedonali e ciclabili sicuri;
   d) esprime parere sui criteri di riparto per l'erogazione delle risorse ai comuni interessati, tenendo conto della distanza delle isole dalla terraferma, del numero di abitanti residenti alla data dell'ultimo censimento, dei flussi turistici e dell'estensione territoriale;
   e) proporre e attuare le strategie rivolte a uno sviluppo sostenibile;
   f) proporre la pianificazione della sicurezza ambientale e della protezione civile;
   g) proporre e attuare progetti di sviluppo e di innovazione tecnologica per le piccole e medie imprese;
   h) proporre e attuare programmi di dotazione infrastrutturale attinenti alle telecomunicazioni, alla mobilità sostenibile, alla portualità, alla sanità pubblica, alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali nel contesto della qualificazione dell'offerta turistica;
   i) integrare ed esprimere parere sul DUPIM di cui alla presente legge;
   l) monitorare l'applicazione e redigere un rapporto annuale sulla presente legge da inviare al Parlamento entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.