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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 23.4.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 1285

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2019  [ apri ]
23.4.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Le entrate da contributo di sbarco sono escluse dalle entrate comprese nella determinazione delle capacità fiscali stimate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e successivi decreti attuativi, in quanto costituiscono entrate a destinazione speciale.
  1-ter. Le spettanze a titolo di Fondo di solidarietà comunale per i comuni delle isole dell'allegato A, sono implementate di un 20 per cento per contribuire ai particolari fattori di disagio permanente che li contraddistingue, così come previsto nel primo decreto attuativo della legge 5 maggio 2009, n. 42, sul federalismo fiscale delle autonomie locali.
  1-quater. Per i comuni delle isole minori sono escluse le poste di spesa correlate all'applicazione di avanzo vincolato dai vincoli imposti per il saldo di finanza pubblica di cui ai commi 465 e seguenti, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016 n. 232.
  1-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dai precedenti commi, nei limiti di 4 milioni di euro per il 2019 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  1-sexies. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.