Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Lo Stato provvede ad inserire i territori insulari appartenenti ai comuni di cui agli allegati A e B nell'elenco dei territori economicamente svantaggiati ai sensi delle direttive europee di riferimento.
Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, alinea, sostituire la parola: 20 con la seguente: 60, la parola: 30 con la seguente: 70 e la parola: 10 con la seguente: 50;
al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;
al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.