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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.6.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 1285

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2019  [ apri ]
21.6.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il Piano di cui al comma precedente dovrà indicare le aree e i siti idonei a ospitare impianti di produzione da fonte rinnovabile nei territori isolani, dando priorità alle aree destinate ad insediamenti produttivi ovvero ad aree da bonificare e/o riqualificare, specificando tipologia e/o dimensione ammissibile degli impianti.
  1-ter. Al fine di accelerare lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili e per consentire ugualmente il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera f), nonché degli obiettivi minimi di sviluppo dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili nei tempi stabiliti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 14 febbraio 2017, fino all'adozione del Piano si intendono di regola compatibili con le previsioni dei piani paesaggistici gli impianti fotovoltaici a terra ubicati all'interno di aree destinate ad insediamenti produttivi, commerciali e servizi, come identificate negli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio, ad eccezione dei centri storici e delle aree storiche assimilate, ovvero all'interno di aree da bonificare e/o riqualificare.
  1-quater. La compatibilità di cui al comma 1-ter è subordinata alla dimostrazione dell'assenza di alternative localizzative e/o progettuali tecnicamente ed ambientalmente maggiormente sostenibili.
  1-quinquies. Nell'ambito dell’iter autorizzativo dei suddetti impianti, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio, per armonizzare la presenza di eventuali opere connesse o infrastrutture indispensabili all'esercizio dell'impianto con gli indirizzi, le previsioni o le prescrizioni contenute nei piani paesaggistici, potrà indicare, entro sessanta giorni a decorrere dalla ricezione degli atti, ogni opportuna modifica progettuale.