Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Le regioni territorialmente competenti, d'intesa con i comuni, predispongono, di concerto con la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio, un piano per la realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili per le isole minori.
1-bis. Il piano approntato dal Comitato di cui all'articolo 3, costituisce atto autorizzatorio degli interventi in esso previsti.