Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Prevenzione del randagismo canino e felino nelle isole minori marine)
1. Ai fini di una corretta gestione e prevenzione del randagismo di cani e gatti, nel rispetto e in applicazione della legge 14 agosto 1991, n. 281, e relative leggi regionali di applicazione, i comuni delle isole minori marine di cui all'allegato A dispongono entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Piano pluriennale di intervento che preveda, fra l'altro:
a) iniziative di informazione anche nelle scuole sulla detenzione responsabile degli animali;
b) il censimento dei cani e delle colonie feline;
c) l'identificazione con microchip e la registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione dei cani e dei gatti presenti sulle isole;
d) il controllo da parte delle Polizie locali e nazionali dell'identificazione e della registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione di cani e gatti, anche in ingresso da porti e aeroporti;
e) campagne periodiche di sterilizzazione di cani e gatti anche di proprietà;
f) il riconoscimento e l'affidamento a privati e associazioni Onlus per la protezione degli animali di cani liberi accuditi e colonie feline;
g) la realizzazione di un presidio sanitario veterinario per le sterilizzazioni e gli interventi di soccorso.