Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
dd-bis) favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico esistente. L'amministrazione marittima, in virtù della necessità di garantire la sicurezza della navigazione e del traffico marittimo e della sicurezza ed operatività degli scali portuali, che presenta specifiche peculiarità nel caso delle isole di cui all'allegato A poiché garantisce servizi marittimi capillari all'utenza marittima e alle intere comunità isolane, ha accesso privilegiato all'assegnazione di tali edifici per finalità logistiche e di servizio.