Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Utilizzo nelle isole minori di contenitori realizzati con materie prime naturali e biodegradabili per l'imballaggio di prodotti ittici)
1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di confezionamento e imballaggio di prodotti ittici e la conseguente dispersione in mare di microplastiche, nei territori dei comuni delle isole di cui all'allegato A è consentito l'utilizzo esclusivo per l'imballaggio di prodotti ittici di contenitori realizzati con materie prime naturali e/o biodegradabili.
2. Ai fini di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse destinate a ciascun comune a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, i comuni possono prevedere un contributo per le spese sostenute e documentate dalle imprese, anche individuali, con sede operativa nei comuni delle isole di cui all'allegato A, per l'acquisto di contenitori realizzati con materie prime naturali e/o biodegradabili per l'imballaggio di prodotti ittici.