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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 19.02.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 1285

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2019  [ apri ]
19.02.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Utilizzo nelle isole minori di contenitori realizzati con materie prime naturali e biodegradabili per l'imballaggio di prodotti ittici)

  1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di confezionamento e imballaggio di prodotti ittici e la conseguente dispersione in mare di microplastiche, nei territori dei comuni delle isole di cui all'allegato A è consentito l'utilizzo esclusivo per l'imballaggio di prodotti ittici di contenitori realizzati con materie prime naturali e/o biodegradabili.
  2. Ai fini di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse destinate a ciascun comune a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, i comuni possono prevedere un contributo per le spese sostenute e documentate dalle imprese, anche individuali, con sede operativa nei comuni delle isole di cui all'allegato A, per l'acquisto di contenitori realizzati con materie prime naturali e/o biodegradabili per l'imballaggio di prodotti ittici.