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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.01.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 1285

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2019  [ apri ]
18.01.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Potenziamento delle politiche di gestione dei flussi migratori)

  1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e in accordo con le regioni e i comuni interessati, è istituito il Fondo per la gestione dei flussi migratori nelle isole minori per le isole interessate da frequenti arrivi di migranti, con una dotazione annua, a decorrere dal 2019, pari a 10 milioni di euro. Il Fondo di cui al presente articolo viene impiegato per potenziare le procedure di identificazione e trasferimento e, ove possibile, di rimpatrio immediato dei migranti.
  2. Con decreto del Ministero dell'interno viene altresì stabilita, per le isole interessante da frequenti arrivi di migranti, una adeguata dotazione organica di Forze di polizia per il controllo, il presidio del territorio, il mantenimento dell'ordine pubblico e per la gestione dei flussi di migranti.
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede:
   a) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   b) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.