Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Considerati i rischi connessi alla subsidenza e all'erosione di alcuni contesti insulari, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni aventi sede nelle isole di cui agli allegati A e B istituiscono delle apposite commissioni con l'obiettivo di individuare e segnalare in modo sistematico alle regioni competenti le diverse criticità riscontrate a livello locale.