Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per quanto riguarda il rischio sismico, vulcanico, da maremoto, da deficit idrico e da incendi boschivi e da fenomeni meteorologici avversi, le regioni territorialmente competenti, in accordo con i comuni e le comunità isolane, procedono ad una ricognizione degli eventuali fabbisogni finanziari finalizzata alla realizzazione di interventi strutturali e non strutturali per la riduzione dei rischi, compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.