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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.8.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 1285

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2019  [ apri ]
16.8.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, redigono i piani di mobilità finalizzati a rivalutare l'assetto dei collegamenti interni ed esterni delle isole minori, in funzione di una migliore redistribuzione delle risorse economiche, degli itinerari orari e dei mezzi di collegamento da impiegare, dando priorità ai principi di intermodalità e sostenibilità economica ed ambientale delle tratte e dei mezzi da impiegare. Tra questi, possono essere inclusi anche mezzi in atto non utilizzati e/o utilizzati solo in alcuni comprensori.

ident. 16.9.