Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le regioni territorialmente competenti adottano, in favore delle isole minori con popolazione non superiore a 600 abitanti, provvedimenti finalizzati alla riduzione dei costi di trasporto connessi:
a) allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e degli oli esausti;
b) alle forniture di carburanti per autotrazione, nonché dei carburanti utilizzati per la pesca e l'agricoltura;
c) dei mezzi di soccorso per i servizi di interesse pubblico.
Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, sostituire la parola: 20 con la seguente: 60, la parola: 30 con la seguente: 70 e la parola: 10 con la seguente: 50;
b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;
c) al comma 1, lettera c) sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.