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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.7.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 1285

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2019  [ apri ]
16.7.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le regioni territorialmente competenti adottano, in favore delle isole minori con popolazione non superiore a 600 abitanti, provvedimenti finalizzati alla riduzione dei costi di trasporto connessi:
   a) allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e degli oli esausti;
   b) alle forniture di carburanti per autotrazione, nonché dei carburanti utilizzati per la pesca e l'agricoltura;
   c) dei mezzi di soccorso per i servizi di interesse pubblico.

  Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, sostituire la parola: 20 con la seguente: 60, la parola: 30 con la seguente: 70 e la parola: 10 con la seguente: 50;
   b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;
   c) al comma 1, lettera c) sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.