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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.5.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 1285

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2019  [ apri ]
16.5.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Le regioni, ove non già previsto e fatte salve condizioni più favorevoli, partecipano e contribuiscono alla copertura finanziaria, in misura pari almeno al 50 per cento, dei costi del trasporto marittimo per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani svolto direttamente dai comuni isolani o dalle aziende da questi incaricate.
  2-ter. Le regioni, altresì, obbligano le compagnie che svolgono l'attività di collegamento marittimo con le isole, alla riserva, in favore dei residenti nei comuni isolani, del 20 per cento dei posti fino ad almeno 15 minuti prima dell'orario di partenza da e per le isole.
  2-quater. Le regioni adottano ogni opportuno provvedimento finalizzato all'allineamento dei prezzi medi praticati nella regione medesima:
   a) dei costi del carburante avio nelle strutture aeroportuali;
   b) delle tariffe per il trasporto del gas a mezzo nave;
   c) del costo del carburante per autotrazione.

  2-quinquies I possessori di seconde case ed i nativi, che pagano i relativi tributi locali, ed i componenti dei loro nuclei familiari sono parificati ai residenti in attuazione del principio di continuità territoriale.

ident. 16.6.