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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.4.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 1285

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2019  [ apri ]
16.4.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di potenziare i servizi di trasporto da e per le isole minori e di garantire la continuità territoriale con la terraferma, le risorse del fondo per il trasporto pubblico locale istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da destinare all'acquisto di elicotteri per garantire il collegamento con le isole minori ai sensi della lettera c-bis) del citato articolo 1, comma 1031, sono erogate direttamente ai comuni di cui all'allegato A alla presente legge, per essere destinate alla acquisizione e alla gestione di una dotazione di elicotteri da utilizzare per il servizio di trasporto, con particolare riferimento al trasporto in caso di emergenze-urgenze.

  Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, sostituire la parola: 20 con la seguente: 60, la parola: 30 con la seguente: 70 e la parola: 10 con la seguente: 50;
   b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;
   c) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.