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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.3.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 1285

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2019  [ apri ]
16.3.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A tale fine, le regioni istituiscono un tavolo tecnico permanente, da riunire con cadenza almeno semestrale, nell'ambito del quale vengono recepite le istanze provenienti dal territorio. Del tavolo tecnico fanno parte, oltre ai comuni delle isole minori della regione di appartenenza, anche le associazioni di categoria locali e regionali maggiormente rappresentative in tema di turismo e trasporti. Diventa, altresì, obiettivo prioritario quello di prevedere nei prossimi bandi quinquennali la progressiva eliminazione del divario rappresentato dal maggiore costo per l'utenza per percorrere tratte di pari distanza rispetto a quanto avviene sulla terraferma utilizzando i mezzi pubblici. La presente legge, entro 12 mesi dalla data della sua entrata in vigore, impegna lo Stato e le regioni, ciascuno per metà dell'importo necessario, a garantire la copertura annuale necessaria per colmare tale divario. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.