Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:
Art. 16-bis.
1. Sono definitivamente ripristinate le sezioni distaccate dei tribunali già presenti nei territori delle isole minori di Elba, Ischia e Lipari. Le sezioni distaccate di cui al presente comma sono dichiarate sedi giudiziarie disagiate e il Governo è delegato ad emanare i necessari atti normativi, entro 90 giorni dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, per prevedere l'introduzione di specifici incentivi destinati al personale ivi assegnato, se residente, domiciliato o dimori sulla terraferma.
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.