Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I comuni delle isole minori, previo esperimento di apposita procedura ad evidenza pubblica, possono stipulare convenzioni con istituti di credito al fine di incrementare le risorse finanziarie per lo sviluppo e l'occupazione e di introdurre modalità sinergiche di programmazione degli investimenti. Le convenzioni devono prevedere che siano ammissibili a finanziamento le iniziative private che risultino coerenti con uno specifico progetto inserito nel DUPIM, individuate a seguito di valutazione, basata sui profili di efficacia dell'iniziativa anche in riferimento alla sua potenzialità sinergica rispetto al progetto, effettuata d'intesa tra il comune e l'istituto di credito.