Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Sistema idrico integrato)
1. Ai fini della corretta gestione del sistema idrico integrato, nei comuni delle isole di cui agli allegati A e B, è consentita la gestione del servizio idrico in forma autonoma.
2. I comuni delle isole di cui agli allegati A e B possono scegliere le forme di gestione consentite dall'ordinamento giuridico vigente per le fonti idriche, com
presi i dissalatori presenti nel proprio territorio.