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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.1.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 1285

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2019  [ apri ]
13.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Misure per il potenziamento del sistema di istruzione)

  1. In deroga alle disposizioni vigenti in materia di organizzazione del sistema di istruzione, al fine di preservare l'autonomia delle istituzioni scolastiche delle isole minori e garantire un presidio sul territorio anche in riferimento alla loro struttura dimensionale, nonché al fine di assicurare la stabilità degli organici del personale scolastico delle isole minori, presso ciascuna delle predette istituzioni scolastiche sono istituiti l'organico funzionale di istituto e la graduatoria di istituto.
  2. Accede alla graduatoria di istituto il personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) di ruolo che presenta apposita richiesta all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, corredata della documentazione da cui risultino la residenza e la contestuale dimora nel territorio dell'isola nella quale è ubicata l'istituzione scolastica indicata nella richiesta. Il predetto personale è nominato in servizio presso l'istituzione scolastica indicata, con precedenza rispetto al personale collocato nella medesima graduatoria nazionale; il medesimo personale mantiene altresì titolo preferenziale nelle procedure di trasferimento e di passaggio di cattedra, all'interno degli istituti insulari, nonché di attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato.
  3. Al fine di garantire la continuità del servizio, nel periodo in cui le avverse condizioni meteorologiche non consentano al personale pendolare di essere presente con continuità, al personale direttivo, docente e ATA che non sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e che presti effettivo servizio presso le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 in modo continuativo, a tempo indeterminato o per supplenze brevi, sono attribuiti i seguenti benefici:
   a) il servizio prestato, anche presso diverse classi negli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, è, valutato in misura doppia;
   b) è conferita una specifica indennità per sede disagiata, da definire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   c) sono concesse le medesime agevolazioni attribuite ai cittadini residenti nelle isole minori in materia di riduzione dei titoli di viaggio per i trasporti marittimi, aerei e terrestri.

  4. Nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 gli incarichi per le supplenze brevi sono conferiti prioritariamente al personale inserito nella graduatoria di istituto.

  Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, sostituire la parola: 20 con la seguente: 60, la parola: 30 con la seguente: 70 e la parola: 10 con la seguente: 50;
   b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;
   c) al comma 1, lettera c) sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.