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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.02.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 1285

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2019  [ apri ]
13.02.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Prevenzione e composizione dei conflitti e riduzione del contenzioso giurisdizionale)

  1. Al fine di ridurre il contenzioso giurisdizionale nelle isole minori di cui all'allegato A e di promuovere il ricorso alle modalità di soluzione alternativa delle controversie, le regioni territorialmente competenti perseguono obiettivi di pacificazione sociale e di composizione non conflittuale delle controversie, favorendo il ricorso alla mediazione e garantendo un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario, in ottemperanza alla direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
  2. Le regioni e i comuni competenti promuovono il ricorso alla mediazione inserendo, nei contratti in cui è parte il comune, la clausola di mediazione, quale strumento già previsto dal diritto europeo e nazionale per dirimere preventivamente le controversie componendo il conflitto, attuale o potenziale, mediante un nuovo equilibrio collaborativo tra le parti.
  3. Le regioni e i comuni competenti possono stipulare convenzioni con organismi di mediazione accreditati presso il Ministero della giustizia al fine di assicurare ogni possibile riduzione dei costi pubblici nel rispetto dei principi di trasparenza, legalità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
  4. La mediazione di cui al presente articolo è esperita senza pregiudizio per gli ordinari percorsi giudiziari, con l'obiettivo di temperare, prevenire e ridurre i conflitti e i connessi oneri finanziari, commerciali e sociali ad essi direttamente collegati, contribuendo alla pacificazione dei rapporti sociali nelle isole, laddove l'isolamento e gli spazi ristretti li rendono maggiormente a rischio.
  5. Sono ripristinate o confermate definitivamente le sezioni distaccate dei Tribunali nei territori delle isole minori ricadenti nelle isole di Capri, Elba, Ischia, La Maddalena e Lipari. Le Sezioni distaccate di cui al presente articolo, sono dichiarate sedi giudiziarie.

ident. 13.01.14.1.14.2.