Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I punti nascita presenti nelle isole di cui all'allegato A sono mantenuti o ripristinati, anche in deroga alla normativa vigente, implementando adeguatamente le professionalità e le dotazioni strumentali occorrenti, anche al fine di garantire la corretta gestione delle situazioni di maggiore criticità e il trasferimento in sicurezza del neonato che necessiti di interventi particolari in centri di livello avanzato.