Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Le regioni nel cui territorio sono comprese le isole di cui all'allegato A promuovono e stabiliscono adeguati collegamenti con centri di eccellenza per la diagnosi precoce e il tempestivo intervento sulle patologie gravi, sia in fase prenatale che nell'immediato post partum.
2-ter. Nei comuni delle isole abitate di cui all'allegato e in ciascuna isola per i comuni pluri-insulari, nonché in ogni area pluri-comunale che insista sullo stesso territorio, è garantita la presenza di presidi territoriali organizzati idonei per la presa in carico del percorso di emergenza-urgenza, per l'erogazione di servizi delle cure primarie e per la gestione territoriale ambulatoriale e domiciliare delle patologie croniche nonché per la presa in carico dei pazienti oncologici e dializzati.