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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.6.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 1285

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2019  [ apri ]
12.6.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Qualora, a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all'assistenza sanitaria locale immediata, è riconosciuto ai residenti nelle isole di cui all'allegato A, in armonia con i parametri esistenti, il diritto al rimborso delle spese sostenute per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma nell'ambito della regione di appartenenza, fermo restando quanto già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute a un accompagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia.