Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nelle isole di cui agli allegati A e B, con popolazione fino a 600 abitanti, è garantita la presenza continuativa di almeno due medici nel periodo tra il 1o maggio e il 30 settembre di ciascun anno.
Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
all'alinea, sostituire la parola: 20 con la seguente: 60, la parola: 30 con la seguente: 70 e la parola: 10 con la seguente: 50;
alla lettera b), sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;
alla lettera c) sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.