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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.5.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 1285

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2019  [ apri ]
12.5.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nelle isole di cui agli allegati A e B, con popolazione fino a 600 abitanti, è garantita la presenza continuativa di almeno due medici nel periodo tra il 1o maggio e il 30 settembre di ciascun anno.

  Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   all'alinea, sostituire la parola: 20 con la seguente: 60, la parola: 30 con la seguente: 70 e la parola: 10 con la seguente: 50;
   alla lettera b), sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;
   alla lettera c) sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.