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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.4.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 1285

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2019  [ apri ]
12.4.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e ubicate nelle isole minori dispensano i farmaci acquistati dalle ASL ai fini della loro distribuzione diretta agli assistiti secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto- legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.

  Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis dell'articolo 12, valutato in 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.