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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.3.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 1285

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2019  [ apri ]
12.3.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Qualora, a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all'assistenza sanitaria locale immediata, è riconosciuto ai residenti nelle isole di cui all'allegato A, in armonia con i parametri esistenti, il diritto al rimborso delle spese sostenute per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma nell'ambito della regione di appartenenza, fermo restando quanto già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute a un accompagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia.
  2-ter. Nelle isole di cui all'allegato A, per l'intero arco di tempo annuale, in proporzione alla popolazione residente e a quella connessa ai flussi turistici, è garantita la presenza continuativa di medici di primo soccorso, di infermieri e di apparecchiature di urgenza e di primo intervento e di medici di base.
  2-quater. I punti nascita presenti nelle isole di cui all'allegato A sono mantenuti o ripristinati anche in deroga alla normativa vigente, implementando adeguatamente le professionalità e le dotazioni strumentali occorrenti, anche al fine di garantire la corretta gestione delle situazioni di maggiore criticità e il trasferimento in sicurezza del neonato che necessiti di interventi particolari in centri di livello avanzato.
  2-quinquies. Nelle sedi insulari, dove già esiste un presidio ospedaliero, oltre la funzione di pronto soccorso con i relativi servizi di supporto, va garantita l'attività di medicina interna e piccola chirurgia.
  2-sexies. Le regioni nel cui territorio sono comprese isole di cui all'allegato A promuovono e stabiliscono adeguati collegamenti con centri di eccellenza per diagnosi precoce e il tempestivo intervento sulle patologie gravi, sia in fase prenatale che nell'immediato post partum.
  2-septies. Nei comuni delle isole di cui all'allegato A e in ciascuna isola per i comuni pluri-insulari, nonché in ogni area pluri-comunale che insista sullo stesso territorio, è garantita la presenza di presidi territoriali organizzati idonei per la presa in carico del percorso di emergenza-urgenza, per l'erogazione di servizi delle cure primarie e per la gestione territoriale ambulatoriale e domiciliare delle patologie croniche nonché per la presa in carico dei pazienti oncologici e dializzati.
  2-octies. Ciascuna regione, sede di comuni insulari, istituisce l'Osservatorio sulla salute. Tale Osservatorio è composto da un rappresentante della giunta regionale, che lo presiede, da un rappresentante dell'ANCIM e dai sindaci dei comuni insulari della suddetta regione.