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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.2.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 1285

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2019  [ apri ]
12.2.

  Al comma 1, dopo le parole: territorialmente competenti, inserire le seguenti: mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la partecipazione del presidente dell'ANCIM e dei presidenti delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, e sostituire le parole: alla riorganizzazione delle strutture sanitarie ove esistenti con le seguenti: al potenziamento e alla riorganizzazione delle attività dei presìdi sanitari e dei presidi ospedalieri, ove esistenti, al fine della loro fruizione sia nelle condizioni di normale presenza stanziale, sia nelle situazioni di sovraffollamento determinato dalle presenze turistiche.

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. L'accordo di cui al comma 1 deve prevedere:
   a) interventi atti a garantire, in termini proporzionali rispetto alla popolazione stabilmente residente e rispetto alla popolazione temporanea derivante dai flussi turistici, la presenza costante nei presìdi sanitari e ospedalieri delle isole minori di personale medico e infermieristico di comprovata esperienza negli interventi di primo soccorso, nonché di apparecchiature per il primo intervento e per le diagnosi d'urgenza;
   b) anche in deroga alla normativa vigente, il mantenimento dei punti nascita esistenti, con adeguata disponibilità di personale e di dotazioni strumentali, al fine di garantire la corretta gestione dell'assistenza prenatale e neonatale, con particolare riferimento alle situazioni di criticità per le quali deve essere altresì garantita la disponibilità, mediante specifici protocolli di intesa, di mezzi per il trasferimento in sicurezza presso centri di eccellenza per diagnosi precoci e per interventi di emergenza sulle patologie gravi, prenatali e post-partum;
   c) la disponibilità, presso ciascun comune delle isole minori, di presìdi territoriali organizzati per la presa in carico dei percorsi di emergenza-urgenza, per l'erogazione dei servizi di cure primarie e per la gestione ambulatoriale e domiciliare delle patologie croniche, ivi compresa la presa in carico di pazienti oncologici e dializzati;
   d) la possibilità di effettuare nell'isola le visite sanitarie e gli esami di controllo specialistico, presso i presìdi sanitari e le strutture ospedaliere, ove esistenti, con cadenze prestabilite e correlate alle diverse necessità conseguenti alle esigenze dei cittadini stabilmente residenti e alle situazioni di sovraffollamento conseguenti ai flussi turistici;
   e) qualora, a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all'assistenza locale immediata, è riconosciuto agli abitanti delle isole minori il diritto al rimborso delle spese sostenute in armonia con i parametri esistenti per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma all'interno della regione di appartenenza, fermo restando quanto già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute ad un accompagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia;
   f) l'effettuazione, con cadenza periodica, di appositi interventi per la formazione e l'aggiornamento del personale medico in servizio presso le isole minori, finalizzati in particolare alla corretta pratica della telemedicina, anche con l'eventuale periodica applicazione presso strutture di eccellenza.;
   b) all'articolo 23, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
    all'alinea, sostituire la parola: 20 con la seguente: 60, la parola: 30 con la seguente: 70 e la parola: 10 con la seguente: 50;
    alla lettera b), sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;
    alla lettera c) sostituire le parole: 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.