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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.1.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 1285

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2019  [ apri ]
12.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Misure per migliorare i servizi sanitari)

  1. Lo Stato e le regioni territorialmente competenti garantiscono alla popolazione residente e ai turisti nelle isole di cui agli allegati A e B il diritto all'assistenza sanitaria locale nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Al fine di garantire l'appropriatezza della presa in carico e la risposta alle emergenze-urgenze, le regioni provvedono alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri, ove esistenti.
  2. Qualora, a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all'assistenza sanitaria locale immediata, è riconosciuto ai residenti nelle isole di cui agli allegati A e B, in armonia con i parametri esistenti, il diritto al rimborso delle spese sostenute per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma nell'ambito della regione di appartenenza, fermo restando quanto già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute a un accompagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia.
  3. Nelle isole di cui agli allegati A e B, per l'intero arco di tempo annuale, in proporzione alla popolazione residente e a quella connessa ai flussi turistici, è garantita la presenza continuativa di medici di primo soccorso, di infermieri e di apparecchiature di urgenza e di primo intervento.
  4. I punti nascita presenti nelle isole di cui agli allegati A e B, sono mantenuti, anche in deroga alla normativa vigente, implementando adeguatamente le professionalità e le dotazioni strumentali occorrenti, anche al fine di garantire la corretta gestione delle situazioni di maggiore criticità e il trasferimento in sicurezza del neonato che necessiti di interventi particolari in centri di livello avanzato.
  5. Le regioni nel cui territorio sono comprese isole di cui agli allegati A e B promuovono e stabiliscono adeguati collegamenti con centri di eccellenza per diagnosi precoce e il tempestivo intervento sulle patologie gravi, sia in fase prenatale che nell'immediato post partum.
  6. Nei comuni delle isole di cui agli allegati A e B e in ciascuna isola per i comuni pluri-insulari nonché in ogni area pluri-comunale che insista sullo stesso territorio, è garantita la presenza di presidi territoriali organizzati idonei per la presa in carico del percorso di emergenza-urgenza, per l'erogazione di servizi delle cure primarie e per la gestione territoriale ambulatoriale e domiciliare delle patologie croniche nonché per la presa in carico dei pazienti oncologici e dializzati.
  7. Per i medici in servizio nelle isole minori sono previste adeguate opportunità formative e di aggiornamento presso strutture di eccellenza, anche finalizzate a servizi di telemedicina.
  8. Al fine di valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori, le amministrazioni interessate adottano le opportune misure per la divulgazione al pubblico e l'implementazione delle pratiche di volontariato attivate con il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato e coordinate dal servizio 118, in considerazione della loro rilevanza quale modello di azione diffusa e capillare per interventi che non necessitano della presenza di personale medico.
  9. All'onere derivante dal presente articolo pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.