Dopo l'articolo 12, aggiungete il seguente:
Art. 12-bis.
(Potenziamento del servigio delle farmacie nelle isole minori)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con propri provvedimenti, autorizzano le aziende sanitarie locali a stipulare con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private accordi finalizzati all'erogazione dei servizi di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, tramite le farmacie convenzionate con il medesimo Servizio sanitario nazionale e ubicate nelle isole minori, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui.
Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 12-bis della presente legge, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.