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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.7.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 1285

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2019  [ apri ]
11.7.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Nei comuni delle isole di cui all'allegato A, annesso alla presente legge, non si applicano i limiti di spesa previsti, per le assunzioni a tempo determinato, dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2-ter. Le amministrazioni delle isole di cui al comma 1 possono bandire concorsi con una riserva di posti fino al 50 per cento destinata a chi abbia maturato, al 31 dicembre 2017 e nei cinque anni precedenti, almeno tre anni di servizio nella pubblica amministrazione che bandisce il concorso, maturati anche con contratti di lavoro flessibile o progetti obiettivo in attività svolte o riconducibili alla medesima area, categoria o profilo professionale per la quale il concorso è bandito.
  2-quater. All'onere derivante dai commi 2-bis e 2-ter, valutato in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.