Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Le regioni e i comuni delle isole minori, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, promuovono e organizzano nel proprio territorio attività sportive, sia in forma amatoriale che in forma imprenditoriale, per le finalità di cui all'articolo 1.