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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.1.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 1285

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2019  [ apri ]
11.1.

  Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

Art. 11.
(Miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta turistica)

  1. Al fine di favorire un più razionale e adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente nonché una minore occupazione del territorio per migliorare e potenziare i servizi turistici e alberghieri, i comuni delle isole di cui all'allegato A, annesso alla presente legge, possono autorizzare, anche in deroga agli strumenti urbanistici e paesaggistici vigenti, un aumento della volumetria degli immobili aziendali pari al 30 per cento di quella esistente, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche preesistenti o tipiche del luogo. Il cambio di destinazione d'uso in deroga agli strumenti urbanistici è consentito esclusivamente per la realizzazione di poli museali e di servizi turistici accessori ed ancillari, ad esclusione della ricettività alberghiera ed extralberghiera.
  2. Al fine di stabilire la congruità degli interventi di ampliamento degli immobili di cui al comma 1, rispetto alle esigenze di sviluppo del territorio come definite dai piani di sviluppo turistico di cui al comma 4, le imprese turistiche presentano ai comuni di appartenenza e agli organi preposti apposite istanze dalle quali si evincano i benefici derivanti dal potenziamento delle aziende esistenti in termini di maggiore produttività o incremento occupazionale.
  3. Al fine di incrementare l'offerta turistica delle isole minori, i Ministeri competenti destinano per ogni esercizio finanziario una somma prelevata dal Fondo di cui all'articolo 4 per la promozione e la valorizzazione del territorio, dei prodotti tipici e dell'offerta turistica.
  4. Per le finalità di cui al comma 3, i comuni di cui al comma 1 presentano ai Ministeri competenti piani quinquennali di sviluppo turistico e, entro il mese di dicembre di ogni anno, i relativi progetti di intervento riferiti all'anno successivo o a una pluralità di anni. La redazione dei piani di sviluppo turistico è affidata mediante procedure di evidenza pubblica ad esperti in pianificazione turistica. I piani sono redatti seguendo tutte le fasi necessarie, con particolare attenzione a quelle di definizione degli obiettivi e degli interventi necessari, seguendo un processo di concertazione ampiamente partecipato e di continuo monitoraggio degli interventi. I progetti devono essere coerenti con la cornice strategica stabilita dal piano di sviluppo turistico, dimostrare la propria sostenibilità economica ed ambientale, evidenziare la stretta correlazione con il potenziale incremento del flusso turistico ed essere muniti del relativo quadro economico. I Ministeri competenti erogano le somme relative ai progetti approvati entro il successivo mese di marzo, dando priorità ai progetti in grado di dimostrare un potenziale incremento dei flussi turistici nei mesi di marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre.
  5. I Ministeri competenti, d'intesa con le regioni interessate e con i comuni di cui al comma 1, entro il mese di dicembre di ogni anno verificano il fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica delle isole minori per l'anno successivo. Al fine di sopperire a eventuali carenze, le stesse amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, si raccordano con le associazioni di categoria del comparto turistico maggiormente rappresentative presenti sul territorio e organizzano nel territorio delle stesse isole corsi di formazione professionale per operatori turistici, ferme restando le norme sulle guide turistiche ed escursionistiche.